Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50864 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50864 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANDREOZZI GIUSEPPE N. IL 11/08/1981
avverso la sentenza n. 2918/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione

Il ricorrente si duole in primis del procedimento di determinazione del trattamento sanzionatorio, a suo dire inosservante dei nuovi limiti edittali conseguenti alla citata pronuncia d’incostituzionalità; in secondo luogo, lamenta il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità di
cui al comma 5 del citato art. 73.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, sia con riferimento al trattamento
sanzionatorio – che la Corte territoriale ha determinato, applicando i nuovi parametri normativi conseguenti alla vicenda abrogativa per declaratoria d’incostituzionalità della previgente
disciplina – sia con riferimento all’omesso riconoscimento del meno grave reato di cui all’art.
73, comma 5, palesemente non ravvisabile a fronte del dato ponderale della sostanza stupefacente oggetto di contestazione.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 nove re 2015

L’imputato Andreozzi Giuseppe ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma di quella emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di
Rimini in data 19/07/2013, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita per il reato di detenzione a
fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana per un quantitativo pari al
lordo a kg. 1,130 (art. 73, comma 1-bis d.P.R. n. 309 del 1990), riducendo però la pena alla
misura finale di due anni di reclusione ed € 4.000,00 di multa, a motivo del mutato assetto
normativo determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014.

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