Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50863 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50863 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ERMEZI TAULANT N. IL 17/05/1986
avverso la sentenza n. 3676/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

24024/15
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:
Vizio della motivazione e violazione degli artt. 110 c.p. – 73 d.P.R. n. 309/90,
trattandosi di stupefacente rinvenuto nella camera da letto del solo coimputato
MYRTEZA e di cui questi ha rivendicato l’esclusiva proprietà, non rinvenendosi né
concorso materiale né morale in capo al ricorrente, non essendovi prova di un previo
accordo tra il ricorrente ed il MYRTEZA in ordine alla disponibilità da parte del primo a
destinare la sua abitazione a celare lo stupefacente. Inoltre, anche lo stupefacente
detenuto dal ricorrente era ascrivibile all’uso esclusivamente personale da parte dello
stesso, in condizione di tossicodipendenza.
Con memoria difensiva si richiede l’assegnazione del processo alla sezione ordinaria
ribadendosi il rilievo della questione di diritto sollevata in ordine all’ipotizzato concorso
nel reato del ricorrente, rispetto ad una pluralità di sostanze di qualità diversa custodite
in stanze differenti dell’appartamento, risultando completamente omessa la valutazione
delle dichiarazioni liberatorie rese dal MYRTEZA.
Il ricorso si rivela inammissibile.
Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alla motivazione del rigetto della analoga
posizione difensiva in appello. La sentenza impugnata ha, infatti, affermato la condotta
concorsuale del ricorrente che risulta aver messo a disposizione il proprio appartamento per la
detenzione dello stupefacente destinato ad essere confezionato in dosi – senza vizi logici e
giuridici – sulla base del molteplice rilievo costituito dalla notevole quantità del vario
stupefacente rinvenuto, dalle circostanze della sua custodia – si trattava di droga non occultata
né riposta in cassetti o armadi chiusi a chiave -, dal rinvenimento di sostanza da taglio in locale
comune a tutto l’appartamento ( stanza da pranzo) e dal rinvenimento dei bilancini di
precisione.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015

L’imputato ERMEZI Taulant ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Bologna che ha confermato quella emessa dal GIP del locale Tribunale in data
11.4.2014, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto responsabile in ordine al reato di cui
agli artt. 110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 e condannato a pena di giustizia.

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