Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50862 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50862 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORAVANTI MORENO N. IL 10/07/1961
avverso la sentenza n. 3227/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, doglianza variamente declinata con riferimento
all’oggetto della denunzia di furto (primo motivo d’impugnazione), all’idoneità della stessa a
determinare l’inizio di un procedimento penale (secondo motivo), all’esistenza di un ostacolo
giuridico alla possibilità di avviare il procedimento (terzo motivo), alla motivazione asseritamente omessa su tale aspetto (quarto motivo).
Il ricorso è inammissibile poiché perché ripetitivo di doglianze articolate nei motivi di appello
(pagg. 1-3 sentenza) e dalla Corte territoriale debitamente vagliate e confutate (pagg. 4 e 5
motivazione) e come tale generico.
Come, infatti, precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve considerarsi
inammissibile, perché aspecifico, il ricorso per cassazione fondato su motivi che si traducano
nella reiterazione di quelli già dedotti in appello, esaminati e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado (v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/09;
Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n.
2896/99).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2015
Il consigli
Or

nsore

Il Presid
Vince

undo

L’imputato Fioravanti Moreno ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bologna
che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 08/01/2013, ne ha ribadito la
condanna alla pena di otto mesi di reclusione per il delitto di simulazione di reato (art. 367
cod. pen.).

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