Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5086 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5086 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMBROSINO GIUSEPPE N. IL 18/01/1960
avverso l’ordinanza n. 4600/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 03/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/10/2013, il Magistrato di Sorveglianza di Firenze
rigettava l’istanza di permesso premio avanzata da Ambrosino Giuseppe,
sottolineando il termine della pena assai lontano (2024) e la sua condotta non
regolare, ricordando che il detenuto aveva recentemente subito un
provvedimento disciplinare per avere offeso il medico di guardia.
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, provvedendo sul reclamo di

permesso premio, ma si era limitato a lamentarsi delle condizioni carcerarie,
chiedendo un’ispezione e di una perizia medico-legale: disponeva, quindi, non
luogo a provvedere sull’impugnazione.

2. Ricorre per cassazione Ambrosino Giuseppe, chiedendo l’annullamento
dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Il ricorrente ribadisce di
avere chiesto un’ispezione e una perizia medica sulle condizioni in cui lo stesso si
trova in carcere e sulle sue condizioni di salute.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Il ricorrente tralascia del tutto l’argomentazione dell’ordinanza impugnata,
che rileva che, non vertendosi in materia di permesso premio, il provvedimento
del Magistrato di Sorveglianza non era reclamabile.
E, in effetti, la visione della lettera inviata per conoscenza anche al
Magistrato di Sorveglianza di Firenze, dimostra che nessuna richiesta di
permesso premio era stata avanzata.

In definitiva, esattamente il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha disposto
non luogo a provvedere sul reclamo.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

2

Ambrosino, rilevava che, in realtà, egli non aveva avanzato una richiesta di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 111 dicembre 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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