Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50859 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50859 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALVESTITI FABIO N. IL 17/04/1989
avverso la sentenza n. 4275/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 26/11/2015
Motivi della decisione
L’imputato Malvestiti Fabio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bologna
che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale in data
17/10/2014, ne ha ribadito la condanna alla pena di tre mesi e dieci giorni di reclusione per i
reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (artt. 337, 582 cod. pen.), sostituita
dalla corrispondente sanzione della libertà controllata.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivatamente denegato il beneficio a causa del comportamento tenuto dal ricorrente nella fase
precedente l’intervento dei pubblici ufficiali (molestie e minacce a un edicolante ed a vari passanti, pugni verso autoveicoli in sosta, testate contro i cassonetti) che palesa uno stato di
disagio psichico e che ha impedito ai giudici d’appello di stilare una prognosi favorevole di
futura astensione da analoghe condotte illecite.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novmbre
e\
2015
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.