Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50857 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50857 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONELLI ROBERTO N. IL 06/07/1968
avverso la sentenza n. 4538/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la tesi dell’assenza
di offensività dovuta anche al mancato espletamento di analisi chimico – tossicologiche sulle
essenze arboree nonché l’insussistenza del reato contestato, attesa la destinazione delle
foglie detenute all’uso esclusivamente personale; si duole, infine, del mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato quanto al primo motivo di doglianza, non tenendo minimamente conto del principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione dell’intrinseca rilevanza penale della condotta di
coltivazione di piante stupefacenti (tra le più recenti v. Sez. 6, sent. n. 6753 del 09/01/2014,
M., Rv. 258998), non contraddetto dalla possibilità che in specifiche e marginali situazioni la
stessa possa ritenersi priva di offensività (Sez. 6, sent. n. 33835 del 08/04/2014, PG in proc.
Piredda, Rv. 260170).
Quanto al secondo motivo, esso è intrinsecamente inammissibile, perché non consentito in
sede di legittimità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.), evocando l’esercizio di una competenza tipica del giudice di merito, come la determinazione del trattamento sanzionatorio, che si
attua tra l’altro mediante il diniego o il riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis
cod. pen. e la relativa applicazione in concreto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

nsore

Il Prelidete
Vincenzd Ràtundo

L’imputato Bonelli Roberto ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Bologna
che, a conferma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Piacenza in data 06/02/2012, ne
ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di un anno di reclusione ed C 2.000,00 di multa
in ordine al reato di coltivazione di quattro piantine di marijuana (capo A), ritenuta l’ipotesi
del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e di C 200,00 di
ammenda per quello di detenzione di munizioni inesplose (art. 697 cod. pen. capo B).

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