Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50856 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50856 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL BELGHITI HICHAM N. IL 16/08/1982
avverso la sentenza n. 873/2015 TRIBUNALE di FORLI’, del
31/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

23954/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Forlì ha applicato a EL BELGHITI Hicham ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’ art. 73 d.P.R. n.
309/90 in relazione a gr 99,43 netti di hashish.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ imputato a mezzo del difensore,
deducendo violazione di legge in relazione all’art. 125 c.p.p. e 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90
omettendosi qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza della ipotesi lieve ed alla
destinazione a terzi della sostanza stupefacente.

In presenza di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice adempie
all’obbligo di motivazione indicando le ragioni per le quale ritiene conforme a legge la
qualificazione giuridica data dalle parti al fatto di reato, assente ogni causa di non punibilità e
adeguata l’entità della pena indicata, esulando da tale suo obbligo ogni accertamento, e
conseguente motivazione, sulla prova del reato e dei suoi elementi costitutivi, in quanto
l’imputato, richiedendo lo speciale rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., ha rinunciato ad ogni
contestazione probatoria rispetto a quanto sul punto dedotto dal pubblico ministero (Sez. 1, n.
1480 del 24/02/1997, Magelli, Rv. 207216).
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina) laddove ha giudicato congrua la pena
concordata, corretta la qualificazione giuridica dei reati ed insussistenti i presupposti per
pronuncia ai sensi dell’art. 129 c.p.p., richiamando gli atti di indagine e l’ammissione dell’
addebito da parte dell’ imputato.

All’inammissibilità della impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (rnillecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015

Tanto premesso, si osserva che la impugnazione si rivela inammissibile perché manifestamente
infondata.

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