Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50855 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50855 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATHIMEN MOHAMED N. IL 11/03/1994
avverso la sentenza n. 4156/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 26/11/2015
Motivi della decisione
L’imputato Athimen Mohamed ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Bologna che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale in
data 03/10/2014, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di otto mesi di reclusione
ed C 2.000,00 di multa per il reato di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo hashish, ritenuta l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5
d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non consentito in sede di legittimità (art.
606, comma 3 cod. proc. pen.) e che evoca l’esercizio di competenze tipiche del giudice di
merito, come la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio, nella specie attuatasi mediante bilanciamento della recidiva con le riconosciute attenuanti generiche.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2015
Il ricorrente lamenta la mancata esclusione della contestata recidiva di cui all’art. 99, comma
4 cod. pen. dal computo della pena.