Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50852 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50852 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAKI ABDERRAHIM N. IL 10/06/1977
avverso la sentenza n. 7939/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Taki Abderrahim ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bologna
che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale in data
21/02/2012, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di otto mesi di reclusione per il
reato di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato il primo motivo, essendo il ricorrente stato indiscutibilmente sorpreso al di fuori della propria abitazione e perché non consentito il secondo, attinente all’esercizio della facoltà discrezionale del giudice di modulare il trattamento sanzionatorio, mediante riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2015

Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’interpretazione dell’art. 385 cod. pen.,
per essere stato sorpreso in uno spazio condominiale di stretta pertinenza dell’abitazione ed al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

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