Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50850 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50850 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGBUDUWE SAMUEL N. IL 10/10/1990
ISESELE HOPE N. IL 21/09/1993
EBHOS CHARLES N. IL 01/11/1993
avverso la sentenza n. 4387/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono violazione di legge in relazione all’art. 73 comma 1-bis d.P.R. n. 309 del
1990, dolendosi della ribadita affermazione di responsabilità unicamente sulla base del dato
ponderale della sostanza in sequestro; lamentano, inoltre, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e l’applicazione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui al comma 6 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso si rivela inammissibile in parte perché generico (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod.
proc. pen.) e in parte perché manifestamente infondato: generico in quanto il primo motivo
altro non rappresenta che una censura dell’intero percorso argomentativo della decisione, non
indicandone alcun punto specifico quale oggetto di possibile valutazione, in base ai criteri di
verifica tipici del vaglio di legittimità; manifestamente infondato, perché la Corte territoriale ha
espressamente argomentato circa l’impossibilità di stilare una prognosi favorevole di futura
astensione dalla commissione di ulteriori reati, valutando come la commissione dell’illecito
abbia vanificato anche l’attuazione del progetto di accoglienza allestito anche in favore degli
stessi ricorrenti da varie istituzioni; circostanza ritenuta, inoltre, ostativa al riconoscimento
delle attenuanti generiche in prevalenza sull’aggravante del fatto commesso da tre o più persone in concorso (art. 73, comma 6 d.P.R. cit.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento ciascuno di una somma in
favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 nove bre 2015
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Gli imputati Agbuduwe Samuel, Isesele Hope ed Ebhos Charles ricorrono contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio
abbreviato dal locale Tribunale in data 31/10/2014, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla
pena di sei mesi di reclusione ed C 1.000,00 di multa ciascuno a titolo di concorso nella detenzione a fini di cessione a terzi di gr. 22 di marijuana (artt. 110 cod. pen., 73 commi 1-bis e 6
d.P.R. n. 309 del 1990).

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