Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5085 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5085 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAGGEGI SERAFINO N. IL 17/07/1973
avverso l’ordinanza n. 5440/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 07/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7/11/2013, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo
revocava la misura dell’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990
concessa a Caggegi Serafino. Il Tribunale riportava la Relazione di
aggiornamento dell’UEPE che dava atto dell’adesione discontinua al programma
terapeutico, dell’uso pressoché costante di sostanze stupefacenti da parte del
condannato e di un episodio particolarmente grave in cui Caggegi aveva tenuto

SERT.
La misura veniva revocata ex tunc, atteso che la condotta del condannato
non era conforme al percorso di rieducazione al quale è preordinato il beneficio.

2. Ricorre per cassazione Serafino Caggegi, deducendo manifesta illogicità
della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto il comportamento del
ricorrente idoneo a determinare la violazione delle prescrizioni, nonostante si
trattasse di comportamento non grave e di condotta non incompatibile con il
percorso di rieducazione.
La condotta, in particolare, non era idonea a determinare la revoca ex tunc
e il Tribunale aveva omesso di prendere in considerazione, con concretezza e
specificità, del periodo trascorso in prova, che avrebbe dovuto essere
considerato pena espiata. La revoca ex tunc è possibile solo quando il fatto
nuovo rivela l’inesistenza ab initio di una seria adesione al processo rieducativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come risulta dalla certificazione del D.A.P., infatti, il ricorrente è stato
scarcerato il 4/6/2014 in ragione della concessione della liberazione anticipata
speciale, cosicché non ha più interesse all’accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso 1’11 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti degli operatori del

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