Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50847 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50847 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REGNONI MACERA ENRICO N. IL 01/10/1991
avverso la sentenza n. 1207/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

23868/15
MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla
destinazione della sostanza stupefacente, che era incompatibile con la destinazione a terzi,
risultando i due bilancini ed il foglio con voci dare/avere privi della valenza indiziaria ritenuta in
sentenza, i primo potendosi giustificare con l’uso personale, il secondo in relazione al generico
contenuto.
Il ricorso si rivela inammissibile in quanto in fatto rispetto alla motivazione resa dalla sentenza
impugnata che senza vizi logici e giuridici ha considerato – sulla base del dato ponderale e della
ricavabilità di 91 d.m.s. dallo stupefacente detenuto – il possesso dei due bilancini e della
contabilità nel contesto del traffico illecito ascritto all’imputato.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015

L’imputato REGNONI MACERA Enrico ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Roma che, in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data
27.9.2012, appellata dallo stesso imputato, ha riconosciuto il predetto responsabile in ordine al
reato di cui alli art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309/90, rideterminando la pena inflitta.

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