Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50846 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50846 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VISCOLT LACRIMIOARA ELENA N. IL 03/03/1979
avverso la sentenza n. 7503/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

—–°—–

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione
L’imputata Viscolt Lacrimioara Elena ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Bologna che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale in
data 09/06//2012, ne ha ribadito la condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro
mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate
(artt. 337, 61 n. 2, 582, 585, 576 n. 1 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rilevato che la ricorrente aveva indiscutibilmente opposto resistenza all’intervento degli operanti,
integrata da minacce mediante il brandeggio di una bottiglia e poi da calci e pugni al’indirizzo
dei pubblici ufficiali; l’allegato stato di ubriachezza abituale (art. 94 cod. pen.) costituisce, inoltre, un’aggravante della condotta e non una causa esimente.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2015
Il consiglierl
t nsore
Orland4 Vflkni

Il Presi ente
Vince nz6 Rotundo

La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando di avere in alcun
modo opposto resistenza ai pubblici ufficiali e dolendosi del mancato riconoscimento di uno
stato psichico incidente sull’imputabilità, dovuto alla condizione di ubriachezza in cui versava al
momento del fatto.

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