Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50844 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50844 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUNETTI SIMONA N. IL 10/08/1973
avverso la sentenza n. 1537/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
04/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

23802/15
MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce:
– vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per tutti gli episodi di
cessione contestate, stante la confessione della imputata solo per alcuni di essi e la inidoneità
probatoria delle captazioni – di contenuto generico per stessa ammissione della Corte – per i
restanti episodi.
– violazione dell’art. 597 comma 3 c.p.p. in relazione alla riduzione di soli tre mesi di reclusione
oltre la multa per la concessione delle attenuanti generiche, inferiore alla diminuzione del terzo
che , invece, aveva effettuato il primo giudice, così determinandosi una illegittima reformatio in
pejus del componente di pena relativo alle generiche.
Con memoria difensiva si ribadisce la fondatezza del secondo motivo anche in relazione alla
immodificata valutazione del fatto.
Il ricorso si rivela inammissibile.
Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alla rinnovata valutazione probatoria alla quale il
ricorso induce, rispetto alla prova logica valorizzata dalla Corte in relazione agli episodi rispetto
ai quali non risultano i riscontri successivi.
Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto alla rideterminazione della pena base
che ben consente una nuova considerazione dell’incidenza delle attenuanti generiche.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015

L’imputata BRUNETTI Simona ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Genova che, in parziale riforma di quella emessa dal GIP del locale Tribunale
in data 21.1.2009, appellata dalla stessa imputata, ha confermato la responsabilità della
predetta in ordine al reato di cui agli artt. 110,81 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 rideterminando la
pena inflitta.

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