Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50843 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50843 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHAABANI WALID N. IL 16/08/1981
avverso la sentenza n. 53/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

23790/15
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta
recidiva ex art. 99 comma 4 c.p., in considerazione del prevalente elemento dello stato di
tossicodipendenza, pretermesso dalla Corte.
Il ricorso si rivela inammissibile perché riproposizione con elementi di fatto della analoga
doglianza in appello alla quale la sentenza ha risposto senza vizi logici e giuridici giustificando
ampiamente il proprio giudizio sulla ricorrenza della contestata recidiva.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozz”

Il Presidente
Vincenzo • tundo

L’imputato CHAABANI Walid ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Firenze che ha confermato quella del locale Tribunale in data 12.1.2010, appellata
dallo stesso imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile in ordine al reato di cui alli
art. 337 c.p., condannandolo a pena di giustizia.

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