Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50842 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50842 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FLORI GRAZIA N. IL 24/02/1960
avverso la sentenza n. 4985/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/11/2015
o
23786/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputata FLORI Grazia ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Firenze che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Montepulciano in data
28.9.2011, appellata dalla stessa imputata, riconosciuta responsabile in ordine al reato di cui
alli art. 337 c.p. e condannata a pena di giustizia.
La ricorrente deduce:
Violazione dell’art. 62bis c.p. e vizio della motivazione in ordine al diniego delle
attenuanti generiche sulla base di condizioni personali già positivamente valutate ad
altri fini.
Il ricorso si rivela inammissibile.
Il primo motivo reitera la doglianza in appello senza confrontarsi con le ragioni del rigetto
correttamente esposte dalla sentenza.
Il secondo motivo è censura in fatto dell’esercizio dei poteri discrezionali da parte del giudice di
merito senza attingere a vizi logici e giuridici.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015
Violazione dell’art. 337 c.p. trattandosi di condotta tenuta dopo l’affidamento della
imputata alle cure del medico psichiatra e, pertanto, senza che sia stato impedito atto
di ufficio.