Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50840 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50840 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMAN ANTONOV N. IL 16/05/1973 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 36322/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
21/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

23779/15

I
Motivi della decisione

ANTONOV Roman ricorre personalmente l’indicato decreto di archiviazione emesso
dal GIP del Tribunale di Roma il 21.10.2014 nei confronti di IGNOTI in relazione
all’art. 323 c.p..
Il ricorrente deduce violazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa per aver
deciso senza che il ricorrente avesse a disposizione la richiesta documentazione
successiva al precedente provvedimento del 9.12.2013 e senza la fissazione
dell’udienza. Inoltre, il Giudice avrebbe malamente valutato gli atti emergendo che

psichiatrica di cui soffre e per la quale non è adeguatamente curato.
Con memoria personale il ricorrente assume di essere privo di difensore,
nonostante la istanza di gratuito patrocinio, evidenziando la distruzione della
cartella clinica o la sua manomissione fraudolenta, aggiungendo di nulla sapere
sullo stralcio per il reato di minaccia.
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato in quanto il
ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non può essere
proposto personalmente dalla persona offesa ma deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensore munito di apposito mandato defensionale, pur se non
integrato da procura speciale (Sez. 6, n. 2330 del 15/01/2014 Rv. 258256
Lattanzi).

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 50,00.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500 ,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 26.11.2015

il ricorrente risulta ristretto in carcere nonostante la incompatibilità per la patologia

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