Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5084 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5084 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Giuseppe Filice, nato ad Oggiono il 02/10/1978
avverso la sentenza del 20/03/2013 del Tribunale di Lecco
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, limitatamente alla condanna di Filice al pagamento delle spese di
costituzione della parte civile;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecco con sentenza del 20/03/2013, ha applicato la pena
concordata dalle parti nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione nei
confronti di Giuseppe Filice, in relazione ai reati continuati di resistenza a
pubblico ufficiale e lesioni, riconoscendo il benefico della sospensione
condizionale, e condannando l’interessato alla rifusione delle spese di
costituzione della parte civile.
2. Ha proposto ricorso l’interessato personalmente deducendo violazione
di norma processuale e carenza di motivazione della sentenza, nella parte in cui
ha pronunciato la condanna del ricorrente alle spese processuali in favore della
parte civile che risultava costituita solo nei confronti dei coimputato, assolto nella
medesima pronuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

Data Udienza: 19/12/2013

2. L’esame degli atti ha consentito di accertare che la costituzione di parte
civile era intervenuta nei confronti del solo coimputato, in relazione al quale il
Gip ha provveduto all’assoluzione, con la conseguenza che l’accertamento della
penale responsabilità di Filice non poteva produrre la condanna alla rifusione
delle spese di costituzione della parte civile.
Per l’effetto deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza

pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio lksentenza impugnata, limitatamente alla statuizione di
condanna di Filice Giuseppe alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla
parte civile.
Così deciso il 19/12/2013.

impugnata, limitatamente a tale disposizione, ai sensi dell’art.620 cod. proc.

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