Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5084 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5084 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GREGORIO FRANCESCO N. IL 09/01/1978
avverso l’ordinanza n. 7110/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 09/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

l

1. Con ordinanza del 9/1/2014, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo
revocava l’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 concesso a Di
Gregorio Francesco con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna,
misura già sospesa dal Magistrato di Sorveglianza di Trapani.
La condotta di Di Gregorio nel breve periodo di permanenza presso la
Comunità terapeutica di Mazara del Vallo, con intemperanze, violenti diverbi con
altro ospite, offese agli operatori, manifestazione della volontà di lasciare la

trattamento e che mancava la volontà di adeguare il comportamento alle regole
del vivere civile. Il Tribunale rilevava che, già nel 2008, il medesimo beneficio
concesso a Di Gregorio era stato revocato e che, dopo l’espiazione della pena, il
soggetto aveva posto in essere gravissimi reati.
La misura veniva revocata ex tunc.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Di Gregorio Francesco, deducendo
erronea applicazione ed interpretazione dell’ordinamento penitenziario.
Il ricorrente invita questa Corte a rivalutare la condotta, contestualizzando
gli episodi. La reazione di Di Gregorio era stata dettata dalla condotta di
un’operatrice che egli aveva percepito come gravemente ingiusta nei suoi
confronti; si trattava di episodio isolato, come attestato anche dal responsabile
della struttura, che faceva parte del difficile percorso di recupero di un soggetto
vittima della droga.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
In effetti, pur indicando come vizio dell’ordinanza la violazione di legge, il
ricorrente si limita ad avanzare considerazioni di merito e in fatto, sollecitando
questa Corte a sovrapporre la propria valutazione a quella espressa dal Tribunale
di Sorveglianza: operazione non consentita in questa sede.
D’altro canto, l’ordinanza è adeguatamente e ragionevolmente motivata e il
ricorrente tralascia del tutte le considerazioni ulteriori: quelle che ricordano la
revoca della medesima misura adottata negli anni passati e la condotta di
partecipazione ad un’associazione per delinquere diretta al compimento di rapine
ai danni di istituti di credito e che stridono con la raffigurazione del Di Gregorio
come una semplice vittima della droga.

Comunità, dimostrava che non vi era stata adesione al programma di

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 1’11 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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