Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50839 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50839 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABDELJALIL RACHID N. IL 01/05/1988
ARROUSSI YASSINE N. IL 29/10/1988
avverso la sentenza n. 3009/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

23777/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli imputati ABDELJALIL Rachid e ARROUSSI Yassine ricorrono a mezzo del difensore contro
l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Firenze che ha confermato quella emessa dal
Tribunale di Prato in data 29.12.2012, appellata dagli stessi imputati, riconosciuti responsabili
in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 in relazione a gr.
66,45 di hashish e condannati a pena di giustizia.

I ricorsi si rivelano inammissibili in quanto il comune motivo è del tutto generico rispetto alla
motivazione offerta sul diniego delle attenuanti generiche ed alla congruità della pena, con la
quale non si confronta in alcun modo.
All’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015

I ricorrenti deducono con distinti atti il medesimo motivo relativo al vizio di motivazione per la
eccessiva pena inflitta ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rispetto alla
condotta collaborativa tenuta dai ricorrenti.

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