Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50836 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50836 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FATTE AZIZ N. IL 01/01/1989
CABASE SAID N. IL 01/01/1990
avverso la sentenza n. 862/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

23738/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli imputati FATIE Aziz e CABASE Said ricorrono a mezzo del difensore contro l’indicata
sentenza della Corte d’Appello di Firenze che ha confermato quella emessa dal GUP del locale
Tribunale in data 21.11.2013, appellata dagli stessi imputati, riconosciuti responsabili in ordine
al reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 ( capo a, in relazione a gr. 63,5 lordi di
cocaina con grado di purezza pari all’89%) ed altri e condannati a pena di giustizia, oltre le
statuizioni civili.

Il ricorso si rivela inammissibile.
Invero, in materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale prevista dall’art.
73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309, trova applicazione quando la fattispecie
concreta risulti di trascurabile offensività, sia per l’oggetto materiale del reato, in relazione alle
caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, sia per la condotta, riferibile ai mezzi,
alle modalità e alle circostanze della stessa, dovendosi conseguentemente escludere l’ipotesi
del fatto di lieve entità in presenza del vaglio negativo anche di uno solo dei parametri di
riferimento individuati dalla legge (Sez. 6, n. 27052 del 14/04/2008 Rv. 240981 Rinaldo).
Il ricorso è in fatto rispetto alla motivazione – priva di vizi logici e giuridici – che ha rigettato
l’analogo motivo di gravame sul corretto rilievo che il dato ponderale consentiva lo spaccio di
centinaia di dosi di stupefacente, in uno alle circostanze della continuità della attività ed anche
delle armi possedute che detta attività consentiva di qualificare ulteriormente in senso
negativo.
All’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015
Il consigliere estensore
An elo Capozz’

Il Prid9Iite
Vince
otundo

I ricorrenti deducono con distinti atti il medesimo motivo relativo alla violazione dell’art. 73 co.
1 d.p.r. n. 309/90 in relazione all’omesso riconoscimento della ipotesi lieve in relazione al capo
a) in quanto il dato ponderale, il possesso di un’arma da fuoco ed alcuni coltelli e l’esercizio in
via continuativa della attività di spaccio di sostanze stupefacenti non possono essere ritenute
ostative rispetto alla chiesta ipotesi lieve.

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