Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50833 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50833 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL IDRISSI NASSIM N. IL 01/10/1979
avverso la sentenza n. 4655/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

23717/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato EL IDRISSI Nassim ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Firenze che, in parziale riforma di quella emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo in
data 19.6.2012, appellata dallo stesso imputato, ha confermato la responsabilità in ordine al
reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla detenzione di gr. 2.881,4 di
hashish, rideterminando la pena inflitta.
Il ricorrente deduce:

Eccessività della pena in relazione all’art. 133 c.p. ed alla sentenza n. 32/2014 della
Corte Costituzionale.
Il ricorso si rivela inammissibile in quanto si versa nella riproposizione dei motivi di appello
senza confrontarsi con la risposta ad essi data dalla sentenza impugnata che ha rigettato
l’istanza di attenuanti generiche sulla base di una pluralità di indici negativi ed ha tenuto conto
della sopravvenuta pronunzia costituzionale rimodulando la pena in conformità ad essa.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Pr
Vince

Immotivata omessa concessione delle attenuanti generiche rispetto alla incensuratezza
del ricorrente;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA