Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50832 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50832 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI SILVIO MASSIMILIANO N. IL 29/09/1986
avverso la sentenza n. 1806/2015 TRIBUNALE di ROMA, del
29/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

23698/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato a DI SILVIO Mgisimiliano
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’ art. 73 comma 5
d.P.R. n. 309/90.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
vizio della motivazione in ordine ai presupposti di cui all’art. 129 c.p.p..

Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina) laddove ha giudicato insussistenti le
condizioni per procedere a pronunzia ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (nnillecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché generica quando
non manifestamente infondata.

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