Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50830 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50830 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARGENTINO PIETRO N. IL 28/09/1952 parte offesa nel
procedimento
c/
DI GIORGIO MATTEO
avverso il decreto n. 855/2015 GIP TRIBUNALE di POTENZA, del
17/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

2_Mg2.
RG (553181/15
Motivi della decisione

ARGENTINO Pietro ricorre a mezzo del difensore contro l’indicato decreto di archiviazione
emesso dal GIP del Tribunale di Potenza il 17.3.2015, in relazione al procedimento iscritto nei
suoi confronti per il delitto di cui all’art. 372 c.p..
Il ricorrente deduce violazione degli artt. 408 c.p.p. ed abnormità dell’atto in relazione alla
affermata scriminante di cui all’art. 384 comma 1 c.p.p. – a seguito della quale , recependo la
motivazione proposta dal RM. richiedente, è stata disposta l’archiviazione degli atti – che nella
specie non poteva operare.

una attività criminosa nei propri confronti ed il procedimento disciplinare a proprio carico
scaturito dalle vicende oggetto del procedimento penale, rimarcandosi l’abnormità del
provvedimento impugnato in quanto viziato da un errore in judicando del tutto imprevedibile
da parte del legislatore perché completamente avulso dall’ordinamento giuridico.
Con ulteriore memoria a firma tecnica si ribadisce l’abnormità del provvedimento impugnato
laddove esso consiste in un surrettizio accertamento dei fatti oggetto di imputazione,
rivelandosi una sorta di condanna senza processo per il ricorrente magistrato che, pertanto, è
legittimato alla impugnazione in ragione della peculiare abnormità del provvedimento. Il quale
– in relazione alla richiesta che recepisce integralmente – è connotato dalla difesa dell’impianto
accusatorio. Di tal chè la declaratoria di inammissibilità del ricorso rappresenterebbe un grave
vulnus alla onorabilità del ricorrente magistrato, concretamente rappresentato dalla
incolpazione disciplinare elevata a proprio carico. Inoltre, la ricostruzione della vicenda avallata
dal provvedimento impugnato avrebbe effettuato un sistematico travisamento dei dati
probatori emersi.
Infine, sono stati trasmessi dal difensore i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese ai sensi degli artt. 391 bis e 391 ter c.p.p. – da PUTIGNANO Vito e da CARBONE Nicola.
Il ricorso è inammissibile.
E’ costante orientamento quello secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione
proposto avverso il decreto motivato di archiviazione pronunciato dal G.I.P., poiché contro tale
provvedimento la legge non prevede possibilità di impugnazione, ne’ è invocabile l’art. 111
Cost., che riguarda le sentenze e gli altri provvedimenti in materia di libertà personale (Sez. 1,
n. 4163 del 20/10/1992, Borgese Rv. 192398); ancora, la persona sottoposta ad indagini non
può proporre opposizione né ricorrere in cassazione, nemmeno sotto il profilo dell’abnormità,
avverso il decreto con cui il g.i.p. dispone l’archiviazione del procedimento (Sez. 6, n. 27730
del 05/03/2013 Rv. 255624 Savino).
Cosicchè il ricorrente indagato è soggetto non legittimato al ricorso avverso il provvedimento,
rispetto al quale il preteso error in judicando del giudizio di merito – in ogni caso – non
determina alcun profilo di abnormità né sotto il profilo strutturale, né quello funzionale.

Con memoria personale del ricorrente si prospetta che il provvedimento impugnato è frutto di

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

Roma, 26.11.2015

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