Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5083 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5083 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 1165/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 05/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 5/3/2014, il Magistrato di Sorveglianza di Novara
dichiarava inammissibile l’istanza di Attanasio Alessio di essere sentito per
rogatoria in relazione ad un procedimento pendente davanti al G.I.P. di Messina.
Il magistrato osservava che, nel procedimento in questione, la partecipazione
dell’interessato non è prevista.

2. Ricorre per cassazione Alessio Attanasio, deducendo violazione di legge e

Il ricorrente, in primo luogo, contesta l’adozione del provvedimento
impugnato de plano; rileva che la motivazione è manifestamente illogica nella
parte in cui limita la possibilità di rogatoria ai soli casi in cui è prevista la
partecipazione all’udienza: in questa ipotesi, infatti, non vi è alcun bisogno di
essere ascoltato dal Magistrato di Sorveglianza; infine, lamenta che il
provvedimento sia stato adottato due giorni prima dell’udienza (il 5/3/2014 con
l’udienza fissata per il successivo 7/3/2014).
Il ricorrente conclude per l’annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

L’audizione dell’interessato detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione
del giudice da parte del magistrato di sorveglianza è strettamente connesso al
diritto riconosciuto allo stesso di essere sentito personalmente, come emerge
con chiarezza dalla lettura dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen..
Di conseguenza, se tale diritto – come nel caso di specie – non sussiste, il
detenuto non può ricorrere alla procedura di audizione da parte del Magistrato di
sorveglianza.

Trattandosi di richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni
di legge, il Magistrato di Sorveglianza ha esattamente provveduto de plano ai
sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen..

Nessuna nullità deriva dall’avere il Magistrato di Sorveglianza provveduto in
prossimità dell’udienza fissata dal G.I.P. di Messina: la possibilità per
l’interessato di produrre memoria e documentazione è prevista dalla legge e,
pertanto, il ricorrente non doveva esserne avvisato dal Magistrato di
2

vizio di motivazione.

Sorveglianza.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 1’11 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Cost. n. 186 del 2000).

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