Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50829 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50829 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAVITOLA VALTER N. IL 16/06/1966
avverso la sentenza n. 16862/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
22/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

23658/15 RG
Motivi della decisione

Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato deducendo
l’erroneità della qualificazione giuridica del fatto in relazione alla riforma introdotta dalla I. 190
del 2012 con la conseguente introduzione dell’art. 346bis c.p. e del nuovo art. 318 c.p.. Tanto
rispetto alla mancata stessa ipotesi – anche in imputazione – di elementi a supporto di un
coinvolgimento delle persone citate nella elaborazione delle scelte amministrative di favore,
rimanendo imputata la mera posizione di intermediazione e gestione di supposte capacità di
influenza. Inoltre, in nessun modo appare, nemmeno per quanto emerge dalla imputazione,
che vi sia stata alcuna retribuzione del compimento di atti contrari a doveri di ufficio, essendo
in presenza di una ipotesi di dazione di denaro motivata dal millantato o vero rapporto del
destinatario ricorrente con soggetti titolari di incarichi politici a Panama. Ed il contesto di cui i
imputazione non incide sulle esposte doglianze in quanto la convenzione OSCE del 1997 non
rende applicabili le disposizioni nazionali anche laddove si controverta in tema di fatti
riguardanti agenti di stati esteri.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché manifestamente
infondata ed al contempo proposta per motivi non consentiti.
Come già ribadito da Sez. 7, ord. n. 39600/2015, Casarin , in sede di applicazione della pena
su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile
dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica,
con il richiamo all’art. 129 c.p.p. (sufficiente a dar conto dell’avvenuta pertinente delibazione,
da ultimo SU sent. 18374/2013) per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste,
con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.
(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Nel procedimento di applicazione della pena, la
qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, che corrisponda a quella specifico oggetto del
libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione, col ricorso per cassazione, solo
quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del
capo di imputazione (Sez.6 sent. 15009/13, Sez. 4 sent. 10692/10). In particolare, non sono
consentite impugnazioni che richiamino, come passaggio logico indispensabile della deduzione,
aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza, quindi senza alcuna possibilità
e tantomeno necessità di interpretazione o integrazione, dalla contestazione. Pertanto ogni
argomentazione pur in diritto che non deduca la palese eccentricità della qualificazione
giuridica che è stata proposta al Giudice e da questi condivisa, e richieda, per il proprio esame,
una premessa in fatto che non risulti con la evidenziata necessaria peculiare immediatezza dal
capo di imputazione, è comunque del tutto preclusa.
In particolare, i motivi sulla qualificazione giuridica sono preclusi, l’esame della doglianza
rendendo necessario un preliminare accesso alla ricostruzione in fatto preclusa dal rito
prescelto dall’imputato e dalla sua difesa, a fronte dell’indicazione nella imputazione di soggetti
pubblici, specifiche condotte e tipologie di atti contra jus.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si – quindi – è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed
esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata
all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto;
Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina) laddove ha ampiamente
motivato in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti corruttivi imputati e della
partecipazione ad essi del ricorrente in funzione di consapevole intermediario – che perseguiva
anche suoi personali intenti lucrativi – tra la società IMPREGILO s.p.a. ed il pubblico ufficiale
estero panamense per l’aggiudicazione di commesse pubbliche in detto paese.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha applicato a LAVITOLA Valter, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli artt.
110,319,319bis, 320,321 cod. pen. in relazione all’art. 322bis cod. pen..

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

Roma, 26.11.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA