Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50828 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50828 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIGLIORE VINCENZO N. IL 04/08/1971
avverso la sentenza n. 27734/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
16/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

23651/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino ha applicato a MIGLIORE Vincenzo, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui alli art. 73 comma 4
d.P.R. n. 309/90.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina) laddove ha espressamente considerato
la congruità della pena in rapporto alla minima gravità del fatto ed alla scarsa intensità del
dolo.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Presid
Vincenzo Rotindo

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
deducendo violazione dell’ art. 133 c.p. in relazione alla valutazione di congruità della pena,
ridotta a formula di stile.

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