Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50827 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50827 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHEMBRI FULVIO N. IL 10/11/1984
avverso la sentenza n. 4366/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

23634/15
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:
violazione degli artt. 533 e 530 c.p.p. stabilendosi l’affermazione di responsabilità pur
in presenza di una ricostruzione alternativa fornita dalla difesa in ordine al contenuto
del portafogli del BERVEGLIERI, rispetto alla quale apodittica sarebbe la conclusione
della Corte di merito.
– Vizio della motivazione in ordine alla affidabilità dei soggetti che consegnarono il
portafoglio al ricorrente, rispetto alla omissione della redazione di un verbale di
consegna da loro sottoscritto, che pure – per le qualità loro riconosciute – avrebbe
dovuto insospettirli. Del pari carente è la motivazione sul rigetto della valenza
probatoria delle annotazioni di servizio prodotte dalla difesa.
Il ricorso si rivela inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione resa dalla
sentenza che – facendo proprie le motivazioni della prima sentenza, la quale, tra l’altro, aveva
evidenziato la comunicazione fatta dallo IUS al BERVEGLIERI del ritrovamento del portafogli co
una consistente somma di denaro – ha specificamente rigettato – senza vizi logici e giuridici la versione difensiva sulla base delle concordi attendibili testimonianze resa da IUS e LO
FIENGO, che ebbero a consegnare il portafogli nelle mani del ricorrente, carabiniere in servizio
presso la Stazione Carabinieri di Padova Principale, circa l’effettivo contenuto in denaro dello
stesso portafogli.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015

L’imputato SCHEMBRI Fulvio ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Venezia che, in riforma di quella emessa dal G.U.P. del Tribunale di Padova in
data 26.5.2009, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto responsabile in ordine al reato di
cui alli art. 314 c.p., ha rideterminato la pena inflitta, revocando le statuizioni civili.

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