Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50826 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50826 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HOSNI HEDI N. IL 22/09/1982
avverso la sentenza n. 2298/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
26/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

23626/15
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, con l’atto personale, deduce la tempestività dell’appello proposto, non potendosi
essa negare per difetto di professionalità del difensore che ne aveva assicurato il deposito.
Con atto a firma tecnica si deduce:
violazione dell’art. 271 c.p.p. in relazione alla utilizzabilità delle intercettazioni svolte in
altro procedimento, poste a base della affermazione di responsabilità in ordine al reato
di cui al capo b); si deduce, inoltre, l’assenza di riscontri a dette captazioni.
– Violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla arbitraria interpretazione del
contenuto intercettivo, priva di elementi di supporto.
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo addotto da quello personale è generico rispetto alla motivazione della declaratoria di
inammissibilità del gravame personalmente sottoscritto dall’imputato.
Quelli a firma del difensore sono inammissibili in relazione al motivo avente ad oggetto
l’utilizzabilità delle intercettazioni, questione non proposta in appello e solo genericamente
proposta in questo grado; generica ed in fatto è la censura in ordine alla assenza di riscontri
alle captazioni ed alla loro asserita arbitraria interpretazione.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015

L’imputato HOSNI HEDI ricorre personalmente ed a mezzo del difensore contro l’indicata
sentenza della Corte d’Appello di Ancona che, in riforma di quella emessa dal GIP del Tribunale
di Pesaro in data 16.10.2014, appellata dallo stesso imputato, ha confermato la responsabilità
del predetto in ordine ai reati di cui agli artt. 110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 e la pena inflitta,
applicando la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale per la
durata delle pena.

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