Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5082 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5082 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Vlatko Aritonov, nato in Macedonia il 13/01/1981
2. Toni Aritonov, nato in Macedonia il 28/12/1977
avverso l’ordinanza del 01/07/2013 della Corte d’appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Massimo Galli,
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Genova con ordinanza del 01/07/2013, ha
convalidato l’arresto di Vlatko Aritonov e Toni Aritonov, disposto nel corso della
procedura estradizionale, ed applicato la misura della custodia in carcere,
valutando che i fatti per i quali si procede sono previsti quale reato anche nel
nostro territorio, e ritenendo presente il pericolo di fuga, confermato dal
constatato possesso di documenti falsi da parte degli arrestati.
2. La difesa di entrambi gli arrestati ha proposto ricorso eccependo con il
primo motivo mancanza di motivazione sul requisito dell’urgenza, essenziale per
legittimare il disposto arresto, ai sensi dell’art. 716 cod. proc. pen.
3. Con ulteriore motivo si deduce violazione di norma processuale e vizio
di motivazione poiché nell’atto risulta mancante la descrizione dei presupposti di
fatto legittimanti la misura, previsti dalla disposizione di cui all’art. 715 comma 2
lett. b) cod. proc. pen., che preclude la possibilità di difesa degli interessati.

Data Udienza: 19/12/2013

4. Con ultimo motivo si deduce violazione di norma processuale e vizio di
motivazione, con riferimento all’individuazione di elementi concreti sul pericolo di
fuga, che non può esclusivamente trarsi dall’intervenuto allontanamento dal
paese richiedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.
La contestazione riguardante l’assenza di motivi di urgenza, che

legittimano il provvedimento di arresto provvisorio della p.g. ai sensi dell’art.
716 cod. proc. pen non ha ragion d’essere, risultando del tutto pacificamente che
tale condizione debba riconoscersi ove sussista il pericolo di fuga (per tutte Sez.
6, Sentenza n. 3889 del 19/12/201, dep. 31/01/2012, imp. Durdevic, Rv.
251655); nella specie di ciò è stato dato compiutamente conto nel
provvedimento impugnato, richiamando il verificato possesso da parte degli
arrestati di documenti falsi, elemento di fatto che ampiamente dimostra la
concretezza del pericolo di fuga, e legittimava, conseguentemente, il
provvedimento provvisorio emesso dalla polizia giudiziaria.
3. Insussistente è il vizio di incompletezza lamentato con riferimento al
contenuto del provvedimento impugnato, poiché emerge dall’esame dell’art. 715
comma 2 cod. proc. pen. che le specificazioni in fatto di cui si impone la
presenza per giustificare l’emissione del provvedimento di arresto provvisorio
sono quelli che devono essere contenuti della richiesta, e nella specie l’atto
proveniente dall’autorità straniera identifica le ragioni della sollecitazione
all’arresto, in una sentenza definitiva, di cui gli stessi interessati, nel corso della
loro audizione, hanno dichiarato di essere al corrente.
4.

L’ulteriore contestazione ignora quanto, in maniera argomentata,

espresso nel provvedimento impugnato, ove si richiama la situazione di fatto del
possesso di documenti falsi per desumere la concretezza del pericolo di fuga
valutazione che appare esaustiva e corretta sul piano della giustificazione, che in
questa sede si contesta con deduzioni che non raggiungono la correttezza della
determinazione, ma risultano esclusivamente volti a sollecitare una diversa
valutazione di merito, estranea a questa fase processuale.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, in
favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
La Cancelleria è tenuta alle comunicazioni di cu011’art. 94 comma 1 ter
disp. att. cod. proc. pen.

2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 32138/2013

2.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di C 1.000 in favore della
Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 19/12/2013.

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