Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5082 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5082 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERSIA FRANCO N. IL 28/11/1970
avverso l’ordinanza n. 3607/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 10/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa il 10 dicembre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di
Firenze rigettava l’istanza di ammissione alla misura alternativa alla detenzione
della detenzione domiciliare, proposta dal detenuto Franco Persia, in quanto
soggetto dotato di consistente pericolosità sociale, tale da rendere inidonei i
benefici richiesti e da escludere la prognosi positiva di non recidivazione.

l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento per vizio di motivazione,
in quanto il Tribunale aveva respinto la domanda sulla base dei soli precedenti
penali, senza considerare che i fatti relativi erano risalenti al 1999 e che egli era
stato dichiarato non socialmente pericoloso con provvedimento del 15/10/2013
tanto da essere stato ammesso a fruire di plurimi permessi senza rilievi di sorta, ed
al momento stava seguendo un corso di formazione presso l’istituto ove era
ristretto.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Secondo quanto emerge dal certificato rilasciato dal D.A.P. del Ministero della
Giustizia, il ricorrente in data 5/2/2014 è stato scarcerato per espiazione della pena
detentiva inflittagli. Poiché dunque al momento si è esaurito il rapporto esecutivo,
deve concludersi che egli non vanta più un interesse concreto ed attuale ad
ottenere la valutazione sul gravame proposto ed esime dal prenderne in
considerazione il merito; pertanto, secondo quanto prescritto dall’art. 591 cod.
proc. pen., il ricorso è inammissibile.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

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