Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50818 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50818 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO GIUSEPPE N. IL 21/03/1988
avverso la sentenza n. 3407/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

22885/15
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:
Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
affermazione della responsabilità ed alla quantificazione della pena, tenuto conto della
ipotesi lieve applicata.
Il ricorso si rivela inammissibile perché generico sotto entrambi i profili, non confrontandosi in
alcun modo con la motivazione resa dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Presi ente
Vinceniol Rotundo

L’imputato ESPOSITO Giuseppe ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Napoli che, in riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Napoli Nord
in data 13.2.2014, appellata dallo stesso imputato, ha assolto il predetto dal reato di cui al
capo B) ( art. 337 c.p.) e rideterminanto la pena inflitta, confermando la responsabilità in
ordine al reato di cui al capo a) di cui all’ art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90.

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