Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50817 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50817 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMOAKO PAUL N. IL 06/10/1970
avverso la sentenza n. 4102/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/11/2015
22876/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
Nullità della sentenza per la mancata celebrazione del rito abbreviato, per erronea
valutazione ai fini della determinazione della pena del teste coimputato BOATENG,
richiesto dal PM e non dalla difesa;
Mancata valutazione della ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90;
Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
omessa considerazione delle dichiarazioni di estraneità dell’imputato.
– Richiesta di attenuanti generiche.
Il ricorso sì rivela inammissibile.
Il primo motivo è generico rispetto alla motivazione del rigetto della analoga istanza in appello
circa la tardività delle istanza di rito alternativo; palesemente generico anche in relazione alla
audizione del BOATENG.
Il secondo motivo è palesemente generico.
Anche il terzo motivo è generico ed in fatto rispetto alla valutazione espressa dalla sentenza
sull’assunto dell’imputato.
La istanza di applicazione delle generiche non integra alcun ammissibile motivo di doglianza.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015
L’imputato AMOAKO Paul ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di S.M. Capua Vetere in data
12.6.2013, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto responsabile in ordine al reato di cui
agli artt. 110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 e condannato a pena di giustizia.