Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50816 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50816 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPAMPINATO GIANLUCA N. IL 03/08/1981
avverso la sentenza n. 1847/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
26/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2015

22755/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha applicato a SPAMPINATO
Gianluca, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’ art. 73
commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/90.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché generica quando
non manifestamente infondata.
Il primo motivo è completamente generico.
Il secondo è proposto per motivi non consentiti.
In presenza di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice adempie
all’obbligo di motivazione indicando le ragioni per le quale ritiene conforme a legge la
qualificazione giuridica data dalle parti al fatto di reato, assente ogni causa di non punibilità e
adeguata l’entità della pena indicata, esulando da tale suo obbligo ogni accertamento, e
conseguente motivazione, sulla prova del reato e dei suoi elementi costitutivi, in quanto
l’imputato, richiedendo lo speciale rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., ha rinunciato ad ogni
contestazione probatoria rispetto a quanto sul punto dedotto dal pubblico ministero (Sez. 1, n.
1480 del 24/02/1997, Magelli, Rv. 207216).

Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina) laddove ha espressamente escluso la
ricorrenza della ipotesi lieve sulla base del quantitativo di stupefacente detenuto dall’imputato
( per 658 dosi di hashish).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.11.2015

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
deducendo:
Violazione degli artt. 62bis e 69 c.p.
Violazione dell’art. 444 c.p.p., 112 Cost. e 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 per l’erronea
qualificazione del fatto, in relazione alla sue modalità ed oggettività e per l’assenza di
collegamento con criminalità organizzata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA