Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5081 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5081 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELFINO TOMASINO N. IL 19/06/1941
avverso la sentenza n. 773/2003 TRIBUNALE di ALESSANDRIA, del
25/05/2005
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 11/12/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 25 maggio 2005 il Tribunale di Alessandria condannava
l’imputato Tomasino Delfino alla pena di 66,00 euro di ammenda perché ritenuto
responsabile del reato di cui all’art. 58 R.D. nr. 635/1940 ed all’art. 221 R.D. nr.
773/1931, contestatogli per non avere comunicato all’autorità di p.s. il proprio
cambiamento di residenza, cui era tenuto in quanto proprietario di armi.
2.Avverso detta sentenza ha proposto appello l’imputato a mezzo del suo

tenuto conto dell’avvenuto cambio di residenza da appena venti giorni al momento
del controllo senza comunque che il trasferimento avesse comportato la
sottoposizione al controllo di diversa circoscrizione dell’autorità di p.s., non avendo
egli mai lasciato la cittadina di Ovada, il che impediva di ravvisare la
contravvenzione contestata.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.11 motivo di gravame incentrato sul giudizio di reità è privo di fondamento;
invero, come sostenuto da questa Corte, “In caso di trasferimento di armi, munizioni
o materie esplodenti da un luogo all’altro del territorio dello Stato, il detentore è
tenuto a ripetere la denuncia, di cui all’art. 38 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica
Sicurezza, nella località ove detto materiale è stato trasportato, come previsto
dall’art. 58 del regolamento di esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773.
Tale obbligo di ripetizione della denuncia sussiste anche nel caso in cui il
trasferimento di armi, munizioni o materie esplodenti si svolga nell’ambito della
circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S., e ciò al fine di
consentire all’Autorità di Pubblica Sicurezza di avere in qualsiasi momento certezza
del luogo ove le armi e gli altri materiali sono detenuti per effettuare, di
conseguenza, i necessari controlli” (Cass. sez. 1, n. 10813 del 25/09/1995, Palazzo,
rv. 202670; sez. 1, n. 25826 del 07/06/2002, P.M. in proc. Torresi, rv. 221601; sez.
1, n. 17808 del 02/04/2008, Amato, rv. 239851).
Né il ricorso prospetta argomenti motivati per superare tale interpretazione.
1.1Né può rilevarsi, nonostante la natura contravvenzionale del reato ed alla
cessazione della sua permanente consumazione all’atto dell’accertamento, avvenuto
in data 6 ottobre 2001, l’intervenuta maturazione del termine massimo di
prescrizione. Invero, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte
l’inammissibilità genetica dell’impugnazione per difetto di specificità o manifesta
infondatezza delle censure, non consentendo il formarsi di un valido rapporto
d’impugnazione, interdice la possibilità di far valere o rilevare d’ufficio la causa
1

difensore, il quale si duole del giudizio di responsabilità: il Tribunale non aveva

estintiva maturata nelle more della trattazione del ricorso per cassazione (Cass. S.U.
n. 32 del 22/11/2000, De Luca, rv. 217266; S.U. n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera,
rv. 219531, S.U. n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, rv. 231164).
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna
del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima
equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2014.

P. Q. M.

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