Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5080 del 11/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5080 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TESTA AMEDEO N. IL 18/09/1948
avverso l’ordinanza n. 48/2013 GIP TRIBUNALE di RIETI, del
19/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/8/2013, il G.I.P. del Tribunale di Rieti, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta da Testa Amedeo
avverso quella di rigetto dell’istanza di revoca della confisca di un’arma, disposta
con decreto di archiviazione, pronunciato per intervenuta oblazione, in ordine al
reato di cui all’art. 38 T.U.L.P.S..
Si trattava, secondo il giudice, di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 6
legge 152 del 1975, che doveva trovare applicazione anche nell’ipotesi di

2. Ricorre per cassazione Testa Amedeo, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione.
L’art. 6 della legge 152 del 1975 presuppone l’esistenza di un reato e di una
condanna che, nella specie, manca. Per di più, la norma richiama le ipotesi di cui
all’art. 240, comma 2, cod. pen., tra le quali non rientra il trasporto di un’arma;
ancora, alla data dell’accertamento della mancata comunicazione del
trasferimento dell’arma, il reato risultava abbondantemente prescritto.
In un secondo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza del reato poiché il
trasferimento dell’arma era avvenuto nell’ambito dell’area di competenza dello
stesso Ufficio di Pubblica sicurezza. Sul punto, l’ordinanza impugnata era priva di
motivazione.
In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ed esercizio da
parte del Giudice di un potere riservato ad un organo amministrativo: il Giudice
non poteva ordinare la distruzione dell’arma, ma solo disporne la trasmissione
alla Direzione di artiglieria competente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la confisca obbligatoria in
materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione
dell’art. 58 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, comportando la relativa condotta consistente nella omessa ripetizione della denuncia di detenere armi all’autorità
di P.S. in costanza del trasferimento delle stesse – l’applicazione dell’art. 240,
comma secondo, cod. pen., come richiamato dall’art. 6, legge n. 152 del 1975;
inoltre è stato più volte affermato che la confisca prevista dall’art. 6 cit. si
applica anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa

trasferimento di armi e in caso di estinzione del reato.

solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a
persona estranea al reato: quindi, trova applicazione anche in caso di estinzione
per oblazione della contravvenzione contestata.

L’obbligo di ripetizione della denuncia sussiste anche quando il trasferimento
avvenga nell’ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di
P.S. (o in mancanza, nella stazione dei CC. competente), al fine di consentire
alla competente autorità di avere in qualsiasi momento certezza del luogo in cui

obbligo è penalmente sanzionato e, quindi, comporta la confisca obbligatoria: le
sentenze di questa Corte richiamate in ricorso non negano affatto tale punibilità,
sia pure individuando un diverso titolo di reato, dato irrilevante alla luce
dell’estinzione del reato per oblazione e della previsione onnicomprensiva
dell’art. 6 legge 152 cit.

Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso: l’art. 6 più volte citato
prevede che le armi confiscate siano destinate alla distruzione, cosicché in
nessun modo il Giudice ha invaso lo spazio dell’Autorità Amministrativa, poiché
alla stessa rimane lo spazio di discrezionalità sulla concreta destinazione delle
armi previsto dalle predette norme; in ogni caso il ricorrente non ha interesse a
sollevare il motivo di ricorso, trattandosi di arma confiscata e, quindi, non più di
sua proprietà.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P .Q . M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

. D E P’ O S ; TATA

Il Presidente

l’arma è detenuta, per l’eventuale effettuazione dei necessari controlli; tale

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