Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 508 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 508 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELE CIRO N. IL 29/07/1941
avverso la sentenza n. 3680/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Napoli con sentenza del 24/10/2012 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Nola in data 20/12/2010, con la quale Mele Ciro era stato dichiarato colpevole dei reati
di cui agli art. 44 lett. c), 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 del DPR n. 380/2001, 181 del D. Lgs n.
42/2004, 349 cpv. c.p., a lui ascritti,per avere in corso di realizzazione un fabbricato di circa 70 mq.
con strutture portanti in cemento armato in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, senza
il permesso di costruire, senza l’autorizzazione dell’amministrazione competente per la tutela del

apposti dall’autorità giudiziaria al fine di assicurare la conservazione e l’identità delle opere,
proseguendo i lavori abusivi, e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 500,00 di multa;
– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto di non essere l’autore delle violazioni
edilizia e dei sigilli;
– che sul punto la sentenza ha valorizzato le circostanze che l’area di edificazione del manufatto era
di proprietà dell’imputato, che lo stesso era sul posto al momento dell’accesso dei verbalizzanti ed
era stato nominato custode delle opere abusive;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale, denunziando
vizi di motivazione in relazione alla risultanze probatorie, ripropone la medesima questione già
sottoposta all’esame dei giudici di merito della sua estraneità alla commissione dei fatti;
– che le censure concernenti la valutazione delle risultanze probatorie in ordine alla commissione da
parte dell’imputato delle violazioni ascrittegli non sono proponibili nel giudizio di legittimità,
quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente
apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti
sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito
della sentenza impugnata;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

vincolo e senza l’osservanza delle altre prescrizioni di legge, nonché per avere violato i sigilli,

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