Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 508 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 508 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMUSCIO GIOVANNI nato il 24/05/1970 a TORITTO
avverso la sentenza del 17/04/2015 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza in data 17/04/2015, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bari, sezione
distaccata di Modugno, in data 11/03/2011, nei confronti di Giovanni Lomuscio in
relazione ai reati di cui agli artt. 648 CP e 474 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con il primo motivo di
ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità, avendo fatto riferimento la sentenza ad indizi non dotati dei caratteri
richiesti dall’art. 192 cod. proc. pen. e mancando la prova della contraffazione dei
segni distintivi attraverso soggetto qualificato; con il secondo motivo di ricorso, si
deduce la violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche.

Data Udienza: 21/11/2017

Il primo motivo ‘di ricorso è inammissibile, poiché secondo il costante •
insegnamento di legittimità, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una
‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione
è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (per tutte: S. unite, n. 6402 del 30/4/1997,
Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 2004,
Elia, Rv. 229369); né la Corte può sovrapporre la propria valutazione a quella già

dette valutazioni alle acquisizioni processuali sotto il profilo del cosiddetto
travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e
puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto
ad essi sia percepibile ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime
incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099)
la Corte di appello si è correttamente conformata a tale orientamento, mettendo
in luce l’attendibilità dell’accertamento sulla contraffazione dei segni distintivi, affidata
ad un ausiliario (imprenditore del settore commerciale di riferimento) che per la
qualifica e le capacità tecniche doveva ritenersi fonte affidabile e attendibile.
Anche il secondo motivo è inammissibile; la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta
illogicità (avendo la corte contrastato puntualmente tutti gli elementi ipotizzati
dall’appellante) che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte
secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che
egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011,
Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila
a favore della cassa delle ammende.

effettuata dai giudici di merito, potendo essere dedotta la mancata rispondenza delle

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 21/11/2017

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