Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50791 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50791 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GJONAJ EDUART N. IL 18/05/1981
METAJ ALUSH N. IL 04/06/1987
avverso la sentenza n. 1442/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 07/11/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Ehm(Agl”
Gjonaj Ar-r.ux e Maetaj Alush ricorrono per cassazione contro la sentenza
indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna emessa nei loro
confronti dal giudice di primo grado per il reato di detenzione
illecita a fine di spaccio di sostanze stupefacenti ex art.73 DPR
309/90, rideterminando la pena come da dispositivo e lamentano il primo

valutazione della prova del concorso dell’imputato nell’azione
criminosa, nonché alla confisca del veicolo di sua proprietà, e il
secondo stessi vizi di legittimità in riferimento alla determinazione
della pena e al mancato riconoscimento delle generiche.

Osserva il collegio che i ricorsi sono inammissibili, non solo perché
generici, siccome ripetitivi dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché basati su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte in ordine al concorso del Gjonaj
all’azione criminosa, enunciando analiticamente gli elementi e le
circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine, non mancando
di evidenziare le ragioni della congruità del trattamento
sanzionatorio, come determinato in sede di appello, del diniego delle
generiche e della confisca del veicolo e del danaro di proprietà del
Gjonaj, correttamente interpretando e applicando i principi, più volte
espressi dalla giurisprudenza di questa Corte,

sui vari punti posti in

discussione dalle rispettive difese, di guisa che la motivazione non
appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando i ricorrenti
tende, come nel caso in esame, a proporre una valutazione alternativa
delle varie vicende e a sollecitare un non consentito riesame del
merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle

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violazione di legge, difetto di motivazione in riferimento alla

ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di

1.000,00.
P.

Q

M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 in favore

Così deciso’orna 7/11/2013

della cassa delle ammende.

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