Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5079 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5079 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIALLO AMATH TIDIANE N. IL 08/05/1979
avverso l’ordinanza n. 420/2013 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
22/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
G MENDOLA;
le e/sentite le conclusioni del PG Dott. V% D’ A uft,) ,I.c)s-Co
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Uditi di nsor Avv.;

Data Udienza: 18/12/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Con ordinanza in data 22/7/2013 il Tribunale di Genova, adito
dall’indagato Diallo Amath Tidiane, cittadino senegalese, in sede
di riesame ai sensi dell’art.309 cpp., confermava la misura
cautelare della custodia in carcere, applicata al predetto in
ordine ai reati di cui agli artt.110 cp.-73/1 e 1/bis lett.a) e 6

L’indagato unitamente ad altri era stato sottoposto a fermo di

p.g.,

convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Torino, il quale

emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere in ordine ai
capi a) e b), dichiarando la propria incompetenza territoriale a
favore del Tribunale di Genova, considerando quale primo dei
reati di pari gravità quello di cui al capo b), commesso in
Genova. La misura cautelare era poi integrata con l’ulteriore
contestazione di cui al capo c), non ancora realizzato al momento
del fermo.
In motivazione il Tribunale non dubitava della solidità del
quadro indiziario, neppure contestato dall’indagato, si
soffermava sulla eccezione di incompetenza territoriale a favore
del Tribunale di Torino, formulata dalla difesa, sostenendo che

nel caso in esame la condotta contestata era solo quella della
cessione, avvenuta in Genova, mentre il riferimento nel capo di
imputazione al trasporto doveva considerarsi un dettaglio
descrittivo, utile ad evidenziare il ruolo del corriere – poi
identificata nella donna nigeriana Omoregie Esosa – non idoneo a
contestare un ulteriore comportamento, ma semplicemente a
descrivere l’apporto fornito da quest’ultima, che aveva proceduto
alla materiale consegna in Genova.

Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo
difensore, che nell’unico motivo a sostegno della richiesta di
annullamento dell’impugnata decisione insiste sulla questione

2

DPR 309/90 (capi a,b,c).

della

incompetenza

territoriale,

e

denuncia

la

erronea

applicazione dell’art.8 cpp., e il vizio di motivazione,
censurando l’errore del Tribunale nell’avere travisato il
contenuto della contestazione al capo b), laddove il fatto
storico contestato e qualificato sub b) in concorso con la “donna
nigeriana” constava di una sequenza di plurime condotte, tutte
indirizzate ad un unico fine senza soluzione di continuità e
tipizzate dalla fattispecie di cui al combinato disposto degli

legittimità a mente della quale, nell’ipotesi di condotte tipiche
di acquisto detenzione, trasporto e cessione, tra loro in
rapporto di alternativa formale, perdono la loro individualità,
quando si riferiscono alla stessa sostanza stupefacente e siano
indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza
soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte
plurime di un unico reato, e al fine della determinazione della
competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di
commissione della prima di esse. Nel caso in esame la prima
condotta era stata posta in essere in Torino, da dove era
iniziato il trasporto della droga verso Genova.

Il ricorso è destituito di fondamento e deve essere pertanto
rigettato.
La questione sottoposta all’esame della corte è già stata
affrontata dal Tribunale del riesame, correttamente valutata e
respinta, laddove giustifica adeguatamente la non applicabilità
della giurisprudenza citata dalla difesa, indicandone i motivi,
che questo collegio ampiamente condivide, giacché l’inciso,
contenuto nel capo di accusa sub b) “in particolare la droga
veniva trasportata da Torino a Genova in treno dalla donna
nigeriana”, non può essere interpretato come ulteriore
contestazione di una condotta, peraltro attribuita a persona
diversa dall’indagato, ma solo e semplicemente come dettaglio
descrittivo, utile solo a evidenziare il diverso ruolo di
corriere rivestito dalla donna nigeriana.

3

artt.110 cp e 73/1 DPR 309/90. Si richiama la giurisprudenza di

Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali. llauota, J& €Q

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Così deciso in Roma 18/12/2013

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