Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50774 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50774 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIGNATARO PASQUALE N. IL 07/08/1977
avverso la sentenza n. 15696/2012 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PIGNATARO Pasquale ricorre contro la sentenza di patteggiamen-

to specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni tre e
mesi quattro di reclusione per concorso nel reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen., assumendo che non sarebbe stata provata la destinazione

§2.

Il ricorso propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

Infatti, poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce
in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare
l’accusa mediante un atto dispositivo con cui l’imputato abdica all’esercizio del diritto
alla prova, l’intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (Cass., Sez. U., 27.10.1999,
Fraccari). In particolare, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. può
formare oggetto di controllo in sede di legittimità in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen. solo se dal testo della stessa sentenza appaia evidente
la sussistenza di una delle condizioni di proscioglimento previste dalla disposizione citata, mentre le parti non sono legittimate a mettere in discussione mediante il ricorso
per cassazione i fatti su cui si fonda l’accordo (Cass., Sez 1, 14.3.1995, Sinfisi, rv
201160; Sez. 4, 17.6.2011, Halluli, rv 250902; Sez. 1, 10.1.2007, Brendolin, rv
236622; rv 215071).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.

della sostanza stupefacente allo spaccio.

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