Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50772 del 07/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50772 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIRIGLIANO RITA N. IL 04/10/1978
avverso la sentenza n. 1326/2012 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 07/11/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CIRIGLIANO Rita ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di di reclusione
per il reato previsto dall’art. cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine
alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 444 cod.proc.pen.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’adozione
di una diversa decisione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.
§2.