Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5077 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5077 Anno 2014
Presidente:
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato dal
Procuratore generale della repubblica presso la Corte di appello di Napoli

nel procedimento nei confronti di
Giamminelli Claudio, nato a Napoli il 21/11/1986

avverso la sentenza del 23/01/2013 del Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Angelo
Di Popolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con applicazione diretta della pena accessoria richiesta dal P.M.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 23/01/2014

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Napoli condannava, all’esito di giudizio abbreviato, Claudio
Giamminelli alla pena di anni quattro di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, in
relazione al reato continuato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 1 bis,
d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, il 01 ed il 07/06/2012, detenuto illegalmente
e ceduto in più occasioni sostanze stupefacenti del tipo delta9-thc, hashish e
marijuana.

Repubblica presso la Corte di appello di Napoli il quale ha dedotto, con un unico
motivo, la violazione di legge, in relazione all’art. 29 cod. pen., per avere il primo
Giudice omesso di applicare la pena accessoria della interdizione temporanea dai
pubblici uffici, dovuta in ragione della pena principale detentiva inflitta.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato in quanto, in effetti, la condanna
alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione
dell’imputato dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, giusta la previsione
dell’art. 29, comma 1, cod. pen.
Trattandosi di effetto penale consequenziale alla condanna, per la cui
statuizione non è necessaria alcuna valutazione discrezionale (che, se
occorrente, andrebbe rimessa al giudice di merito), l’accoglimento del ricorso
comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art.
620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., con la mera adozione del provvedimento
di applicazione della pena accessoria sopra indicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di
applicare la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che applica nella
misura di anni cinque.
Così deciso il 23/01/2014

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della

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