Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50767 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50767 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRAHIM DAOUDI N. IL 30/11/1978
avverso la sentenza n. 274/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

BRAHIM Daoudi ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, all’omesso riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto e alla man-

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che i
dubbi sulla corretta identificazione dell’imputato come conducente dell’autovettura nella quale fu rinvenuta la sostanza stupefacente poggiano su pure supposizioni.
La sentenza, attenendosi al consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui l’attenuante del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia
dagli altri parametri richiamati dall’art. 73, comma 5, cit., con la conseguenza che, ove
venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza di altri (v. per tutte, S.U., 21.9.2000, Primavera, rv 216668), valutata la natura e la non trascurabile quantità della sostanza stupefacente illecitamente
detenuta (eroina, contenente principio attivo nella misura di g. 22, idonei al confezionamento di un centinaio di dosi medie singole), ha correttamente escluso la sussistenza dell’attenuante in discorso.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.

cata riduzione della pena inflitta.

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