Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50766 del 21/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50766 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso di
ARCAMONE Claudio, nato a Scafati (SA) il 01/07/1973,
avverso la sentenza del 11/12/2014 della Corte di Appello di Bologna;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Maria
Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del reato per prescrizione;
udito il difensore del ricorrente, avv. Giovanni Vincenzo Mussari, che si è riportato ai
motivi di impugnazione.

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha
confermato la sentenza del locale Tribunale, con la quale Claudio Arcamone è stato
ritenuto responsabile del reato di concorso in vendita continuata di sostanza
stupefacente del tipo cocaina. Condotta criminosa attuata da aprile ad ottobre del
2007 e riconosciuta di lieve entità ai sensi dell’art. 73 comma 5 L.S., in allora
attenuante ad effetto speciale, oggi divenuta autonoma fattispecie criminosa alla
stregua, da ultimo, del D.L. 25.3.2014 n. 36, convertito con modificazioni dalla L.
16.5.2014 n. 79.

Data Udienza: 21/12/2015

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, che -segnalando la già avvenuta prescrizione del reato- deduce
violazione di legge in ordine alla determinazione della pena e vizio di motivazione in
ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso non è affetto da cause di inammissibilità, dovendo rilevarsi in limine
che, a seguito della novellata struttura normativa del reato attribuito al ricorrente
(autonoma ipotesi di reato punita con la pena della reclusione non superiore nel
massimo a quattro anni, oltre alla multa), il medesimo reato risulta attinto dalla causa

relativo termine ex artt. 157 e 161 c.p. registrato nei giudizi di merito).
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità
(art. 129 co. 1 c.p.p.) anche in questa sede di legittimità (cfr. Sez. U, n. 46653 del
26/06/2015, Della Fazia), non emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità
o la possibilità di pervenire a una decisione più favorevole all’imputato per gli effetti di
cui all’art. 129 co. 2 c.p.p. In vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi
fossero fondati, condurrebbero ad un annullamento della sentenza impugnata con
rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio, così procrastinandosi indebitamente
l’esito del procedimento.
P. Q. M.

La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2015
Il consiglier9 estensore

Il Presidente

estintiva della prescrizione (pur tenendosi conto del breve periodo di sospensione del

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