Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50765 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50765 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELLI NOCI FRANCESCO N. IL 10/04/1971
avverso la sentenza n. 5971/2009 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TARANTO, del 21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DELLINOCI Francesco ricorre contro la sentenza di patteggiamen-

to specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni uno e
mesi tre di reclusione per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e
denuncia violazione del diritto di difesa e mancanza di motivazione, assumendo che la
consulenza tecnica eseguita sulla sostanza sequestrata sarebbe nulla “per violazione

be la prova della natura stupefacente della sostanza detenuta.

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle concernenti la
prova in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di determinazione della
pena (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv 214637; Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti,
rv 219852). In particolare, poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si
traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di
contestare l’accusa mediante un atto dispositivo con cui l’imputato abdica all’esercizio
del diritto alla prova, l’intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare,
con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (Cass., Sez. U.,
27.10.1999, Fraccari).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.

delle garanzie previste dall’art. 364 cod.proc.pen.” e che, di conseguenza, manchereb-

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