Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50764 del 21/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50764 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso di
CONTALDO Tobia, nato a Salerno il 30/09/1960,
avverso la sentenza del 10/02/2014 della Corte di Appello di Salerno;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Maria
Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del reato per prescrizione.

FATTO E DIRITTO
Con la decisione in esame la Corte di Appello di Salerno, a parziale conferma
della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ha . ritenuto Tobia Contaldo
responsabile del reato di coltivazione di canapa indiana accertato il 19.8.2003,
escludendo l’aggravante di cui all’art. 80 comma 2 L.S. in origine contestata.
Detta sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal difensore del
Contaldo, che ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo
all’accertamento del reato e -in subordine- alla sua estinzione per prescrizione
(susseguente alla sentenza n. 32/2014 con cui la Corte Costituzionale, dichiarando
incostituzionale -per violazione dell’art. 77 comma 2 Cost.- la riforma della disciplina i/

Data Udienza: 21/12/2015

penale degli stupefacenti adottata con la legge 49/2006 di conversione del decreto
legge 272/2005, ha ripristinato il previgente differenziato regime punitivo tra droghe
c.d. pesanti e c.d. leggere, queste ultime tornando ad essere punite con la pena da
due a sei anni di reclusione oltre alla multa).
Il ricorso non appare affetto da cause di inammissibilità, segnatamente in
rapporto alla subordinata censura in tema di prescrizione del reato, verificatasi ancor
prima della impugnata sentenza di appello, non essendovi dubbio che il reato di
coltivazione di canapa indiana ascritto all’imputato debba oggi considerarsi attinto da

18.2.2011).
Ne discende, allora, la necessità di immediata declaratoria di tale causa di non
punibilità (art. 129 co. 1 c.p.p.), non emergendo ex actis in termini di evidenza la
possibilità di pervenire a una decisione più favorevole all’imputato per gli effetti di cui
all’art. 129 co. 2 c.p.p. In vero i motivi di censura dedotti sul merito della
regiudicanda, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad un annullamento
della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio, così
procrastinandosi indebitamente l’esito del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 21 dicembre 2015
Il consigliere estensore

Il Presidente

causa estintiva prescrizionale (termine spirato, in assenza di cause sospensive, il

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