Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50762 del 07/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50762 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RACANATI BARTOLOMEO N. IL 07/05/1968
avverso la sentenza n. 42/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 07/11/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
RACANATI Bartolomeo ricorre contro la sentenza d’appello speci-
ficata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia genericamente mancanza dimotivazione, lamentando in particolare la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza del reato, la colpevolezza
dell’imputato e la congruità del trattamento sanzionatorio.
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che
avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, dì
euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.
§2.