Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50760 del 07/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50760 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’UONNOLO CLAUDIO N. IL 06/03/1966
avverso la sentenza n. 5911/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

D’UONNOLO Claudio ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia mancanza di motivazione, assumendo che non sarebbe emersa
la prova né della sussistenza del reato né della sua responsabilità.

I

motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a negare valore probatorio alle risultanze processuali senza evidenziare in seno alle
argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente tratto la prova della
colpevolezza dell’imputato dai risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali,
coronate dal servizio di osservazione e controllo conclusosi con il sequestro di sostanza
stupefacente.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.

§2.

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