Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50759 del 07/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50759 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANDALA’ RAIMONDO N. IL 10/02/1994
avverso la sentenza n. 546/2013 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 07/11/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MANDALA’ Raimondo ricorre contro la sentenza di patteggiamen-
to specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni due e
mesi otto di reclusione per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e denuncia
mancanza di motivazione sull’omesso riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve
§2.
Il ricorrente con atto depositato il 30 aprile 2013 ha dichiarato di
rinunciare all’impugnazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591,
comma 1, lett. d), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 7 novembre 2013.
entità.